CARTA DI NOTO

versione aggiornata al 7 luglio 2002

LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall’evoluzione della ricerca scientifica in materia. Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati,  tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:
a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche  riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.
E’ metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l’indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza.

4. Si deve  ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno
all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici  i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti
integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

  • a) garantire che l’incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da
  • assicurare, per quanto possibile, la serenita’ del minore;
  • b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura
  • in corso;
  • c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
  • d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la
  • spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il
  • minore in responsabilità  per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

7. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi  di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza  non esclude di per sé l’abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che  l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico,  che le attuali conoscenze in materia non consentono di  individuare dei nessi  di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità  né  pareri né formulare alcuna conclusione.

10. La funzione dell’esperto incaricato  di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al  sostegno e  trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.
La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria.

11. L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale.  Tale persona  dovrà essere  diversa dall’esperto e non potrà comunque interferire  nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni competenti diano  concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell’art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE
BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato  11 marzo 2002  n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) [...]
g) [...]

    2. [...]

    3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

    4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano  delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

    5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

    6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

    Noto 7 luglio 2002

    Seguono i nomi di coloro che hanno contribuito alla revisione della Carta di Noto:

    Dr. Adriana Alfieri
    Avv. Germano Bellussi
    Dr. Cristina Cabras
    Dr. Paolo Capri
    Avv. Domenico Carponi Schittar
    Prof. Avv. Claudia Cesari
    S.E. Prof. Giovanni Conso
    Avv. Luisella de Cataldo Neuburger
    Don Fortunato Di Noto
    Avv. Antonio Forza
    Dr. Giuliano Giaimis
    Prof. Glauco Giostra
    Avv. Elisabetta Guidi Randazzo

    Prof. Avv. Guglielmo Gulotta

    Dr.ssa Anita Lanotte
    Prof. Luigi Lanza
    Dr. Vania Patané
    Avv. Ettore Randazzo
    Prof. Lino Rossi
    Prof. Fulvio Scaparro
    Dr. Franco Scirpo
    Dr. Gustavo Sergio
    S.E. Cons. Giovanni Tinebra
    Dr. Angelo Varese
    Pres. Dr. Piero Luigi Vigna 

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